Imu dimezzata per le seconde abitazioni!

Grazie all’autocertificazione è possibile dimezzare l’Imu della seconda casa. Per tutti quegli immobili che di fatto sono disabitati e che i contribuenti non utilizzano nel corso dell’anno, i proprietari ne possono attestare le condizioni e richiedere al Comune che l’Imu sia ridotta al 50% per il periodo nel quale continuano a sussistere queste condizioni.
A ribadirlo è la sentenza n. 1265 del 21 gennaio 2021 della Corte di Cassazione.

Imu, ecco come richiedere lo sconto!

L’attuale normativa, che pressoché è identica ed uguale a quella della vecchia Ici e prevede che, nel caso in cui l’immobile versi in condizioni di inagibilità o inabitabilità e le condizioni siano accertate direttamente dall’Ufficio Tecnico comunale, attraverso una perizia il cui costo sia a carico dello stesso proprietario, non sia dovuto il pagamento di alcuna imposta. E’ possibile, comunque, provvedere a presentare una dichiarazione ai sensi del Dpr n. 445, del 28 dicembre 2000, con la quale si dichiari e si attesti che ci si ritrovi nell’assoluta impossibilità di utilizzare l’immobile in questione.
Questa sentenza risulta essere particolarmente interessante, in quanto permette di ripercorrere in maniera dettagliata e precisa l’evoluzione giurisprudenziale su questo particolare argomento, dando uno sguardo a quanto accadeva un tempo con l’Ici e a quanto stia accadendo ultimamente con l’Imu. La Suprema Corte ha provveduto a motivare la propria sentenza e ha avuto occasione di precisare che:
nell’ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto.
E’ necessario sottolineare e specificare che, nel caso in cui il fabbricato sia inagibile ed il suo stato di inagibilità sia palesemente noto e conosciuto dal Comune, l’Ici non deve essere saldato in maniera integrale. Il pagamento totale e completo non è dovuto nemmeno nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a presentare una formale richiesta per usufruire della riduzione del 50%. Vale, a tutti gli effetti, il principio di collaborazione e buona fede che, in linea teorica, dovrebbe improntare i rapporti tra il contribuente e l’ente impositore. Su questo stesso argomento è possibile fare riferimento all’articolo 10 della legge 212 del 2000 (statuto del contribuente).

Imu ed Ici: due facce della stessa medaglia!

Quanto è stato previsto per l’Ici può benissimo essere applicato anche per l’Imu. E’ quanto sostiene la Suprema Corte. Secondo i giudici le disposizioni normative sono analoghe e prevedono la riduzione del tributo (prima l’Ici, oggi l’Imu), nel caso in cui ci troviamo davanti ad un immobile inagibile non utilizzabile.
I casi in cui non è possibile utilizzare un immobile ricorrono più frequentemente di quanto ci si possa aspettare. La sentenza, fortunatamente, ha fatto chiarezza su un ambito più frequente e ricorrente di quanto ci si possa immaginare, soprattutto nell’ambito delle vendite concorsuali o nelle esecuzioni immobiliari.
Solo e soltanto per riportare un esempio, nel momento in cui ci si dovesse trovare davanti ad un fallimento, l’Imu non è dovuta dal curatore fallimentare per tutto il periodo che va dall’apertura della procedura concorsuale all’aggiudicazione del bene a terzi. L’Imu, che in teoria sarebbe maturata nel corso della procedura fallimentare, è sottoposta ad un particolare regime, che impone al curatore di anteporre gli interessi degli enti locali rispetto a quelli dei creditori.
Può capitare che gli immobili possano rimanere inutilizzati per tutta una serie di motivazione. Vengono staccate le forniture essenziali: acqua, luce e gas, il tutto per evitare dei costi aggiuntivi sulla procedura.
Queste situazioni sono facilmente rilevabili, anche grazie alla perizia giurata di un tecnico nominato dal tribunale. Il curatore, grazie proprio alla dichiarazione sostitutiva, potrà richiedere al comune uno sconto del 50% sull’Imu dovuta per l’intero periodo concorsuale o per l’arco temporale nel quale le condizioni di inutilizzabilità di fatto dell’immobile si sono verificate.

Pierpaolo Molinengo

Giornalista, classe 1971.

Ho una laurea in materie letterarie, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo quotidianamente su varie testate online di attualità, mercati emergenti, commodities, immobiliare e finanza.