Contratto preliminare

Quando ci si accinge a comprare casa sono molte le domande che ci si pone. La prima è la durata del contratto preliminare. Con questo accordo due persone – o più generalmente due parti – si accordano per vincolarsi nella futura conclusione di un patto, arrivando fin da subito a vincolarsi ad esempio sul prezzo.

Nel mondo immobiliare il preliminare è a tutti gli effetti una tappa fondamentale per arrivare alla compravendita definitiva di un immobile. Generalmente per evitare che la conclusione dell’accordo si protragga troppo nel tempo, si fissa una data entro la quale concludere l’affare. Ma cosa accade nel momento in cui questo termine non sia stato fissato? C’è una data entro la quale le parti sono costrette a concludere l’affare?

Iniziamo a tranquillizzare i nostri lettori: il contratto preliminare non ha una scadenza fissata per legge. Questa, nella maggior parte dei casi, viene stabilita dalle parti. Nel caso in cui non venisse indicata, però, il contratto preliminare avrebbe lo stesso valore.

Ma a questo punto le parti come si devono comportare? Il compromesso senza una scadenza è valido a tutti gli effetti: la stipula del contratto definitivo potrà avvenire nel momento in cui la parte interessata ne faccia richiesta.

Il preliminare si prescrive?

E’ importante, comunque, fare una precisazione. Nel momento in cui nel preliminare non ci sia un termine di scadenza e, nel momento in cui le parti non richiedano la conclusione della compravendita, gli obblighi che nascono proprio dal preliminare vanno in prescrizione dopo dieci anni. Questi partono dalla firma del preliminare.

Sostanzialmente, benché le parti siano libere di fissare una data entro la quale concludere il contratto e benché siano libere di non fissare alcuna data entro la quale concluderlo, la legge prevede che gli obblighi e gli effetti del preliminare si prescrivono entro dieci anni. Per evitare ciò, dunque, le parti dovranno attivarsi tempestivamente per concludere il definitivo o, in mancanza, per interrompere la prescrizione, dovranno porre in essere un valido atto interruttivo, come una diffida o un invito alla mediazione.

Che cosa succede nel momento in cui una delle parti volesse venir meno agli impegni presi alla firma del preliminare? In questo caso la parte non inadempiente avrà la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Come se questo non bastasse, la normativa ha fornito un specifica tutela: la cosiddetta esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto. La legge prevede che, se una persona che si sia obbligata a concludere un contratto non voglia rispettare questo impegno, l’altra parte, nel caso in cui questo sia possibile, ha la possibilità di ottenere una sentenza che produca tutti gli effetti del contratto concluso.

Pierpaolo Molinengo

Giornalista, classe 1971.

Ho una laurea in materie letterarie, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo quotidianamente su varie testate online di attualità, mercati emergenti, commodities, immobiliare e finanza.