Agevolazioni prima casa, ecco a chi spettano

Senza dubbio il bonus prima casa costituisce uno degli incentivi più conosciuti, ma anche più importanti di tutto il settore immobiliare. In un certo senso costituisce un biglietto da visita, perché accompagna le giovani coppie, ma anche i single verso l’indipendenza abitativa. La prima casa – un po’ come il primo amore – non si scorda mai. L’incentivo, in breve, consiste in una riduzione delle tasse legate all’acquisto dell’immobile: imposte di registro, ipotecarie e catastali. Ma anche agevolazioni per quanto riguarda l’aliquota Iva.

Le agevolazioni non arrivano solo e soltanto per quanti si stiano accingendo ad acquistare una nuova abitazione, ma sono agevolati tutti gli atti effettuati a titolo gratuito, come le donazioni o le successioni, che comportino un trasferimento di un immobile. In questo caso le agevolazioni si limitano alle imposte ipotecarie e catastali.

Le agevolazioni fiscali sulla prima casa!

Le persone che si accingono ad acquistare la prima casa – non importa se sia un single od una famiglia – possono usufruire di alcune agevolazioni, che si differenziano in base all’acquirente. Questo può essere, infatti, o un privato o un’impresa.

Nel caso in cui l’acquirente stia acquistando da un’impresa che vende in esenzione di Iva o da un privato, il contribuente dovrà versare un’imposta di registro proporzionale, pari al 2%. L’imposta ipotecaria e quella catastale costeranno solo e soltanto 50 euro l’una.

Nel caso in cui il venditore sia un’impresa soggetta all’Iva, questa sarà ridotta al 4%. Sarà poi necessario aggiungere le imposte di registro, ipotecaria e catastale, che sono fissate in 200 euro per ciascuna.

Agevolazioni prima casa, i requisiti per averli!

Per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa previste dalla legge, l’immobile che si sta acquistando deve appartenere alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 – abitazioni di tipo civile;
  • A/3 – abitazioni di tipo economico;
  • A/4 – abitazioni di tipo popolare;
  • A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare;
  • A/6 – abitazioni di tipo rurale;
  • A/7 – abitazioni in villini;
  • A/11 – abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.

Queste agevolazioni valgono anche per le pertinenze, che devono essere classificate nelle seguenti categorie catastali:

C/2 – magazzini e locali di deposito;
C/6 – per esempio, rimesse e autorimesse;
C/7 – tettoie chiuse o aperte.

Il credito di imposta!

Nel caso in cui un contribuente acquisti un immobile e decida di rivenderlo entro un anno e contestualmente ne compri uno nuovo, ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o al valore dell’Iva versata per il primo acquisto agevolato. Sempre che sussistano i benefici per la prima casa.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12 dell’8 aprile 2016, ha provveduto a precisare che il credito d’imposta spetta anche se l’acquirente ha concluso l’acquisto del nuovo immobile prima che sia stato venduto quello già in suo possesso. Il credito, però, non deve essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto.

Pierpaolo Molinengo

Giornalista, classe 1971.

Ho una laurea in materie letterarie, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo quotidianamente su varie testate online di attualità, mercati emergenti, commodities, immobiliare e finanza.